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Accertamenti e regolarizzazioni
Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Come si effettua il riversamento e quando si perfeziona la procedura
Menu della sezione Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Informazioni
- Che cos'è
- Chi può accedere alla procedura
- Casi di esclusione
- Come accedere alla procedura
- Come si effettua il riversamento e quando si perfeziona la procedura
- Come revocare l’accesso alla procedura
- Modello e istruzioni
- Compilazione e invio
- Normativa e prassi
- Servizi
- Software di compilazione
- Software di controllo
- Specifiche tecniche
Come si effettua il riversamento e quando si perfeziona la procedura
L’importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata), “8173” (terza rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.
In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito d’imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso, chi intende aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione, l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è invece ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto. In caso di rateazione, il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento dell’ultima rata.
In caso di perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater, decreto legislativo 74/2000).