Menu della sezione Comunicazione di cessazione incarico di depositario scritture contabili

Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024

In caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili (art. 35, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972), conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, è data la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini di legge.

In questa sezione è possibile consultare e acquisire il modello e le istruzioni nonchè accedere al servizio web attraverso cui effettuare la predetta comunicazione. La comunicazione può essere effettuata solo nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini di legge (30 giorni dalla cessazione dell'incarico), a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenute le scritture contabili.

La comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’incarico, dopo aver informato il depositante tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R.

Dalla data di invio della comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.