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Conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento:  26 settembre 2023

La conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 206 a 212, legge n. 197/2022, in alternativa alla definizione regolamentata dai commi da 186 a 204, in quanto esperibile con riferimento alle liti nei confronti dell’Agenzia delle entrate, pendenti al 15 febbraio 2023 nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi.

L’istituto prevede la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza”, fruendo sia di una riduzione delle sanzioni (1/18 del minimo edittale) sia della possibilità di dilazionare il pagamento fino a 5 anni.

Il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale, è il 30 settembre 2023, che cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 2 ottobre 2023.

Le somme dovute, indicate nell’accordo, vanno versate, per intero o limitatamente alla prima rata, nei 20 giorni dalla sottoscrizione. E’ possibile rateizzare il dovuto in un massimo di 20 quote trimestrali di pari importo, da corrispondere entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata e sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal giorno seguente il termine per versare la prima rata. Non è consentito avvalersi della compensazione.

Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno scomputate le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Se detti importi risultino di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

Se, invece, si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista per la conciliazione, nonché della sanzione per omesso versamento aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.