Effetti del Concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  •  sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.