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Come si richiede

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 settembre 2021 all’8 novembre 2021.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre dall’inizio del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto) alla data di presentazione dell’istanza, la partita IVA del soggetto confluito
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
    • indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
    • indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
    • ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni ove sono situati i santuari religiosi di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti
    • indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza.

Delega agli intermediari
 

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

E’ possibile, in caso di errore, presentare entro l’8 novembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.