Menu della sezione Contributo del 5 per mille 2024
ONLUS
Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2024 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.
Presentano l’istanza di accreditamento le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS.
L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2024 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 6 marzo 2024, utilizzando modello e software specifici.
L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate” .
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2024. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2024), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 ).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (10 aprile 2024).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
Scadenze del 5 per mille 2024 per le ONLUS
Descrizione | ONLUS |
---|---|
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
6 marzo 2024 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
10 aprile 2024 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio |
entro il 20 aprile 2024 (sito Agenzia entrate) |
Richiesta correzione domande |
entro il 30 aprile 2024 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo |
entro il 10 maggio 2024 (sito Agenzia entrate) |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione |
30 settembre 2024 |