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Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
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Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2023
Il credito d’imposta per gli affitti degli immobili a uso non abitativo è destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20) in relazione ai canoni di locazione versati, entro il 29 agosto 2022 (vedi faq), per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Spetta a condizione che nel mese di riferimento del 2022 si sia subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019; la verifica, quindi, va effettuata mese per mese.
Il bonus è calcolato sull’ammontare mensile del canone. Spetta nella misura del:
- 60%, in caso di locazione, leasing o concessione
- 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività “agevolata”
- 50%, in caso di affitto d’azienda di strutture turistico-ricettive.
Per beneficiare del credito d’imposta, gli operatori interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme europee sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework). L’autodichiarazione, redatta su apposito modello, va trasmessa in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, entro il 28 febbraio 2023.
Attenzione: i soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, non in possesso di partita Iva, possono inviare l’autodichiarazione relativa al credito compilando lo stesso modello. L’autodichiarazione - firmata digitalmente dal beneficiario - deve essere inviata all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’autodichiarazione può essere trasmessa, sempre mediante pec, anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. Le autocertificazioni trasmesse tramite pec riferite a soggetti titolari di partita Iva saranno scartate.