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Che cos’è – Imposta sui servizi digitali

 

Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022

L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi

  • di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
  • di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
  • di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.

Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.

Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

  • realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000
  • percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Dichiarazione, versamento e obblighi contabili

I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta va effettuato, invece entro il 16 maggio utilizzando il modello F24. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente oppure tramite gli intermediari. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico:

  • a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600)
  • indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Esclusioni

Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono:

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.