Risposte alle domande più frequenti

L’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito il “decreto IVA”), rubricato “identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente” disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 35-ter prevede che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE (cfr. risoluzioni 5 dicembre 2003, n. 220/E e 28 luglio 2020, n. 44/E).

A seguito della c.d. “Brexit”, il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è qualificabile quale Paese terzo rispetto alla UE. Non appena sarà completata la collazione e l’analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito, l’Agenzia delle entrate provvederà a fornire chiarimenti circa la sussistenza di un accordo che disciplini la reciproca assistenza tra Unione Europea e Regno Unito in maniera analoga agli accordi vigenti in ambito UE, secondo quanto previsto dal citato comma 5 dell’articolo 35-ter.

Resta inteso che, nelle more, gli operatori del Regno Unito che sono identificati in Italia ai sensi della normativa citata possono valutare l’opportunità di:

  • chiudere la partita IVA loro attribuita ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA mediante presentazione del modello ANR/3 (barrando la casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ –, come da istruzioni allegate al modello, secondo cui detta casella “deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento per cessata attività”);
  • chiedere un nuovo numero di partita IVA, mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12, per il tramite del proprio rappresentante fiscale italiano.

Come chiarito nelle istruzioni al modello ANR/3, nelle ipotesi di cessazione dell’esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento il termine per presentare la dichiarazione di cessazione attività è di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la medesima cessazione.

L’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 c.d. direttiva “interessi-canoni”), prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di consociate residenti in Stati membri dell’Unione europea.

Dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea sulla base dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione Europea del 18 ottobre 2019. L’accordo regola la Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Sul piano interno, l'articolo 13 del d.l. 22/2019, prevede che "Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1". Il medesimo articolo 13 del d.l. 22/2019 prevede, inoltre, un periodo transitorio di 18 mesi decorrenti dalla fuoriuscita del Regno Unito.

Il citato articolo 13 del decreto legge è inserito nella Sezione I che disciplina le Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Poiché il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea con l’approvazione da parte del Consiglio della UE, non sono operative le norme contenute nel dl 22/2019.

Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, fino al 31 dicembre 2020 (termine di uscita del Regno Unito dall’Unione europea), trova conferma nello stesso accordo, nella misura in cui stabilisce che, fino a tale data, continuano ad applicarsi al Regno Unito il trattato sull'Unione europea ("TUE"), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e i principi generali del diritto dell'Unione.

Mantengono, quindi, piena operatività, fino al 31 dicembre 2020, le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione, di cui l’esenzione garantita dall’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 è espressione.

Resta inteso che, per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, salvo specifiche disposizioni contenute negli accordi raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, non troverà più applicazione la disciplina di cui all’articolo 26-quater del DPR n. 600/1973.

L’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea ha stabilito che, dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. L’accordo regola la cd. Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. In questo periodo la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito. Sul piano interno, l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019) prevede che “Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili”.

Alla luce dell’Accordo di recesso così come recepito dal citato articolo 13 comma 1, del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, dal 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea; ne consegue che ai fini dell’applicazione delle regole IVA negli scambi intracomunitari di beni e servizi con l’Unione europea la Gran Bretagna sarà considerata Stato terzo non aderente all’Unione europea.

Pertanto, i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea che effettuano prestazioni di servizi TTE a consumatori non soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE possono aderire al sistema “MOSS non UE” scegliendo uno Stato membro UE (tra cui anche l’Italia) come Stato membro d’identificazione, al fine di dichiarare e versare l’Iva dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE a partire dal 1° gennaio 2021.

Si osserva, per completezza, che la Direttiva (UE) del 5 dicembre 2017, n. 2455 apportando delle modifiche alla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE) ha introdotto i regimi OSS (one stop shop) e iOSS (import one stop shop). L’entrata in vigore dei predetti regimi originariamente prevista il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio del medesimo anno in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19.

I regimi OSS/iOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici telecomunicazione e teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi mediante l’intervento delle piattaforme digitali;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi direttamente o mediante l’intervento delle piattaforme digitali;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021, i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea che effettuano prestazioni di servizi (sia TTE che servizi generici) a consumatori non soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE possono aderire al regime “OSS non UE” scegliendo uno Stato membro UE (inclusa l’Italia) come Stato membro d’identificazione, al fine di dichiarare e versare l’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE. Tali soggetti passivi potranno effettuare la pre-registrazione al regime OSS, a partire dal 1° aprile 2021. La prima dichiarazione trimestrale relativa all’effettuazione di prestazioni di servizi TTE (o altri servizi) dovrà essere presentata ad agosto 2021. Si fa presente che i regimi in commento sono in corso di recepimento da parte del legislatore italiano.