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Risposte alle domande più frequenti
Domanda
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, al par. 9 rubricato “Comunicazione del possesso della Documentazione idonea”, dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione”.
Inoltre, il par. 11.3 del citato provvedimento prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
Tanto premesso, si chiede di sapere se il contribuente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, ha l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.
Risposta
Alla luce del quadro regolatorio richiamato nella domanda, nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 (Efficacia della documentazione) laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”, risulta che il contribuente ha l’onere di comunicare annualmente - in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box - il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Si evidenzia, inoltre, che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.
Domanda
Una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito. In tal caso, come va compilato il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023?
Risposta
Con riferimento al caso prospettato, si ritiene che il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo:
- in colonna 1 va indicato il codice credito L1;
- in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021;
- in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.
Domanda
Una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2).
Si chiede, data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.
Risposta
In merito al caso prospettato, si rappresenta che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”. Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.
Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).
Domanda
Un’impresa, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui alla legge n. 232 del 2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
Con riferimento al caso sopra esposto, si chiede se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Risposta
Come precisato nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Domanda
Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Ciò rappresentato, si chiede se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.
Risposta
Con riferimento alla fattispecie sopra esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
Domanda:
L’articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell’ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15 per cento limitatamente al “periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020” (c.d. “ACE innovativa”). Nel caso di una società con periodo d’imposta di durata ultrannuale che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 - 31/12/2021), il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l’ACE innovativa, coincide con l’anno solare 2022.
Il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d’imposta 2022), tuttavia, non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. Nella situazione descritta, quindi, la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell’ACE innovativa?
Risposta:
L’ACE innovativa, disciplinata dall’articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al “periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020”. Ordinariamente, quindi, l’agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d’imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d’imposta 2022. Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell’ACE innovativa presenti nel modello dell’anno precedente.
Nel caso particolare descritto nel quesito, tuttavia, la società non poteva fruire dell’agevolazione per il periodo d’imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall’articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l’anno solare 2022.
Pertanto, ai fini dell’utilizzo dell’ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:
- determinarne l’ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
- riportare l’agevolazione così calcolata, per la quota non “trasformata” in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
- indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all’Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.
Il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il “monitoraggio”, in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC (ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza: cfr. Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, parr. 7.1 e 7.3).
In particolare, in caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del quadro FC. Il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.
Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell’ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR.
Per completezza, si ricorda che per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle “perdite virtuali” era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.
L’opzione introdotta dall’art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR e i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Poiché l’opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d’impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell’art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.
Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.