Pagamenti delle imposte

Domanda

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

 

Risposta

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Domanda

È stato definitivamente approvato il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, che prevede il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA. Qual è il nuovo scadenzario dei pagamenti, in caso di rateazione?

 

Risposta

Si riporta di seguito il nuovo scadenzario applicabile ai pagamenti dovuti dai soggetti indicati all’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, del decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023.

Soggetti titolari di partita Iva
Senza maggiorazione Con maggiorazione (*)
n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi %
1 (**) giovedì 20 luglio 2023   1 (**) lunedì 31 luglio 2023  
2 lunedì 21 agosto 2023 0,29 2 lunedì 21 agosto 2023 0,18
3 lunedì 18 settembre 2023 0,62 3 lunedì 18 settembre 2023 0,51
4 lunedì 16 ottobre 2023 0,95 4 lunedì 16 ottobre 2023 0,84
5 giovedì 16 novembre 2023 1,28 5 giovedì 16 novembre 2023 1,17
Soggetti non titolari di partita Iva
Senza maggiorazione Con maggiorazione (*)
n. rata scadenza interessi % n. rata scadenza interessi %
1 (**) giovedì 20 luglio 2023   1 (**) lunedì 31 luglio 2023  
2 lunedì 31 luglio 2023 0,11 2 lunedì 31 luglio 2023  
3 giovedì 31 agosto 2023 0,44 3 giovedì 31 agosto 2023 0,33
4 lunedì 2 ottobre 2023 0,77 4 lunedì 2 ottobre 2023 0,66
5 martedì 31 ottobre 2023 1,10 5 martedì 31 ottobre 2023 0,99
6 giovedì 30 novembre 2023 1,43 6 giovedì 30 novembre 2023 1,32

 

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.

Domanda

Nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie, si chiede se:

  • il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • i versamenti rateali originali possano essere mantenuti ed i pagamenti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo

 

Risposta

L’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. “Decreto Alluvione”), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: “I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”.

In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

  • nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
  • per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

  • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.articolo 20.