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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 (spese sostenute nel 2021)

 
 

Data ultimo aggiornamento: 11 novembre 2021

 

Per favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

In particolare, l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

 

Contribuenti interessati 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Attenzione: La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ammontare del credito 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

In base alle richieste ricevute l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (200 milioni di euro per l’anno 2021). Considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, è inferiore al plafond disponibile, la percentuale è pari al 100 per cento, come reso noto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, consultabile nella sezione “Normativa e prassi”. I contribuenti possono quindi beneficiare interamente del credito richiesto, che può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia indicando il codice tributo “6951”, istituito con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 (consultabile sempre nella sezione “Normativa e prassi”).