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Le risposte alle domande più frequenti
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Le risposte alle domande più frequenti
Nel caso in cui nel Modello 730/2024 inviato siano stati compilati i righi C16 del quadro C o il rigo L8 del quadro L ovvero il quadro W, è possibile correggere eventuali errori commessi da parte del soggetto (CAF/professionista) che ha prestato l’assistenza fiscale?
Per correggere errori della dichiarazione 730/2024 (anno di imposta 2023) commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nei quali siano compilati i righi C16 del quadro C o il rigo L8 del quadro L ovvero il quadro W, è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2024 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2024, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nel riquadro “Situazioni particolari” nella sezione “Firma della dichiarazione”:
- codice “21”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “22”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “23”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.
La detrazione spettante e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi dipendono dalla tipologia di intervento.
Se le spese sono relative ad interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” (art. 119, commi 5 e 6 decreto-legge n. 34/2020), l’onere deve essere indicato ai righi E41-E43 del Modello 730 o ai righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF, inserendo:
- nella colonna 1 l’anno 2023
- nella colonna 2 la tipologia di intervento (codice 16 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti e codice 17 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16)
- nella colonna 7 il codice 1 (in caso di percentuale del 110%) o codice 2 (in caso di percentuale del 90%)
- nella colonna 8 il numero della rata
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento
Se invece le spese sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), non rientranti nell’ambito del “Superbonus”, nei righi E41-E43 del Modello 730 o nei righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti dati:
- nella colonna 1 l’anno 2023
- nella colonna 8 il numero della rata
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.
I codici CP, CT e ES “Situazioni particolari-Riservato all’INPS”, presenti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli non effettuati o effettuati in parte. In particolare, se entro la fine dell’anno non è possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle somme corrisposte, l’INPS comunica al sostituito entro il mese di dicembre 2024 gli importi ancora dovuti utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Sulla gestione dei modelli 730-4 da parte del sostituto INPS si può fare riferimento alla guida che ogni anno l’Ente mette a disposizione all’indirizzo https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assistenza-fiscale-730-4-servizi-al-cittadino-52056.assistenza-fiscale-730-4-servizi-al-cittadino.html
Risposta
Numero | Periodo | Soggetto | Adempimento |
---|---|---|---|
1 |
Dal 15 settembre al 15 gennaio |
Sostituto d’imposta |
Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
2 |
Dal 1 febbraio al 8 aprile |
Agenzia entrate |
Sospensione trasmissione CSO |
3 |
7 Febbraio |
Agenzia entrate |
Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
4 |
8 Febbraio |
Agenzia entrate |
Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico |
5 |
Dal 8 febbraio al 25 marzo |
Sostituti d’imposta |
Trasmissione CU con CT |
7 |
Dal 26 marzo |
Sostituti d’imposta |
Trasmissione CU priva di CT |
8 |
Dal primo al 31 gennaio e dal 9 aprile al 31 dicembre |
Sostituti d’imposta |
Trasmissione CSO |
9 |
24 giugno |
Contribuente |
Termine possibilità di annullamento 730 web |
10 |
Dall’ultima decade del mese di giugno |
Agenzia entrate |
Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
11 |
Dal 5 luglio |
Sostituti d’imposta |
Possibilità effettuazione dinieghi |
12 |
Dalla prima decade del mese di luglio |
Agenzia entrate |
Trasmissione a CAF/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
13 |
Dal 16 luglio e settimanalmente |
Agenzia entrate |
Notifica a CAF /professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
14 |
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) |
Agenzia entrate |
Trasmissione a CAF /professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
15 |
Entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre |
Agenzia entrate |
Spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo |
16 |
Nella seconda decade del mese di novembre |
Agenzia entrate |
Spedizione e-mail per 730 web non consegnati |
17
|
Con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio |
Agenzia entrate |
Spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d’imposta |
18 |
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre |
Agenzia entrate |
Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
19 |
10 dicembre |
Agenzia entrate |
Termine messa a disposizione 730-4 |
20 |
20 dicembre |
Sostituti d’imposta |
Termine per la trasmissione telematica dinieghi |
|
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date