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Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2024
L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate; è possibile, quindi, regolarizzare le violazioni constatate sia prima che successivamente al 30 settembre 2023, purché relative alle medesime annualità d’imposta, anche laddove il contribuente non abbia in precedenza aderito all’istituto del ravvedimento speciale.
Benefici
L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.
In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.
Per quali violazioni
È possibile regolarizzare:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio (articolo 4, Dl 167/1990).
Non è possibile sanare:
- le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1, legge 197/2022, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero.
La procedura, inoltre, non è utilizzabile per:
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.