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Risposte domande frequenti

In generale anche i pagamenti transfrontalieri disposti e ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento verso un proprio fornitore rientrano nell’ambito di applicazione degli obblighi di conservazione e comunicazione, laddove siano soddisfatte tutte le altre condizioni (numero di pagamenti transfrontalieri per trimestre verso un beneficiario, ecc.).
Nel caso di incorporazione di un prestatore di servizi di pagamento in altro soggetto, il soggetto incorporante, o comunque quello risultato dall’operazione societaria, si fa in generale carico degli obblighi di comunicazione CESOP cui era precedentemente obbligato il soggetto incorporato. Al fine di verificare il superamento della soglia che dà luogo all’obbligo di comunicazione, le operazioni per le quali ha prestato servizi di pagamento il PSP incorporato dovranno essere aggregate alle operazioni per le quali ha prestato servizi di pagamento il soggetto risultante dall’evento societario.
Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile. Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza.
Si veda la domanda 2.1.1.1 delle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea.
Sì, la ditta individuale e la persona fisica a cui la ditta è intestata devono essere considerati come un unico beneficiario. Ciò significa che, ad esempio, ai fini della verifica del superamento della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri all’interno del trimestre di riferimento, il numero di pagamenti diretti verso la ditta individuale deve essere sommato al numero di pagamenti diretti verso il titolare della ditta.
Nel caso descritto, il soggetto pagatore deve essere identificato con l’azienda.
Il campo CorrTransactionIdentifier è usato quando la transazione oggetto di comunicazione individua il rimborso di un’altra transazione, cioè se il campo IsRefund è impostato sul valore booleano TRUE. In questo caso, il campo TransactionIdentifier deve essere valorizzato con l’identificativo univoco della transazione di rimborso (diverso quindi da quella originaria, oggetto del rimborso), mentre il campo CorrTransactionIdentifier deve essere valorizzato con l’identificativo univoco della transazione oggetto del rimborso. Se il campo TransactionIdentifier è valorizzato con lo stesso codice identificativo sia per la transazione originaria sia per quella del rimborso, il sistema restituisce un errore.
Sì, tali operazioni non sono da escludere qualora sussistano gli altri requisiti individuati dalla normativa (numero di operazioni transfrontaliere, localizzazione del PSP del beneficiario, ecc.).
A fronte di un invio, l’esito di elaborazione dal sistema nazionale viene generalmente ricevuto entro cinque giorni come usuale su SID.
Come riportato nel paragrafo 3.3.1.2 del documento Payment Data XSD User Guide, il sistema CESOP accetta l’insieme di caratteri UTF-8. Ciò significa che i caratteri inclusi nei più comuni alfabeti UE (latino, cirillico, greco) ed extra-UE (cinese, giapponese, arabo, ecc.) sono accettati. Il paragrafo 4.2 delle Istruzioni per la compilazione e la trasmissione sarà aggiornato il prima possibile. Restano in vigore le prescrizioni relative ai caratteri di controllo e quelle descritte alle pagine 17 e 18 delle Istruzioni.
Il controllo client verifica che l’operazione comunicata fa riferimento a un’operazione di pagamento transfrontaliera e in particolare che il Paese del beneficiario è diverso dal Paese del pagatore. La descrizione dell’errore B401 contiene un errore materiale e verrà corretta il prima possibile come: “Il codice paese dell’elemento Country all’interno dell’elemento ReportedPayee non deve essere uguale al codice paese dell’elemento PayerMS”.
Nel caso in cui la casa madre voglia effettuare l’invio della comunicazione per conto della branch italiana, la casa madre deve essere registrata nella sezione Indagini finanziarie del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP.

Per inviare una comunicazione CESOP per mezzo del SID è necessario essere in possesso di un codice fiscale valido. Ne consegue che:

- nel caso in cui il Sending PSP e il Reporting PSP fossero lo stesso soggetto, il Sending PSP deve essere omesso, mentre il Reporting PSP va necessariamente identificato con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType;

- nel caso in cui il Sending PSP e il Reporting PSP fossero due soggetti distinti e anche il Reporting PSP fosse in possesso di un codice fiscale, entrambi i soggetti vanno identificati con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType;

- nel caso in cui il Sending PSP e il Reporting PSP fossero due soggetti distinti e il Reporting PSP non avesse un codice fiscale, il Sending PSP va identificato con il codice fiscale nel campo PSPId e con Other nel campo PSPIdType, mentre il Reporting PSP va identificato con il BIC nel campo PSPId e con BIC nel campo PSPIdType.

Si veda il paragrafo 2.4.4.2 delle Linee guida pubblicate della Commissione Europea. 
Un’operazione di pagamento effettuata da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall’ambito di applicazione, qualunque sia la localizzazione del beneficiario. Si veda la domanda 2.1.1.1 delle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea.
Si veda la domanda 4.3 delle FAQ pubblicate dalla Commissione Europea. La comunicazione zero è facoltativa, ma raccomandata in quanto permette una prima verifica dell’adempimento dell’obbligo comunicativo.
Nel caso descritto, vanno comunicati soltanto gli 11 pagamenti in cui il PSP del beneficiario è localizzato in uno Stato terzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 153/2023, l’obbligo di conservazione non si applica nei confronti degli altri 15 pagamenti. 
Si veda la domanda 5.3 delle FAQ e il paragrafo 4.5.2 delle Linee guida pubblicate dalla Commissione Europea.