Annullamento, ricorso e sospensione della cartella

Il contribuente, se ritiene infondata la richiesta di pagamento contenuta nella cartella, può rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, indicato in cartella, per chiederne il riesame, al fine di ottenere l’annullamento in autotutela, totale o parziale. 

La richiesta di riesame può essere presentata anche mediante il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata. La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.

Se l’ufficio provvede ad annullare l’atto, è tenuto a emettere il provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del debito) e a trasmetterlo telematicamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione per interrompere le attività di recupero.
Se il contribuente ha già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta, tramite Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sospensione legale della riscossione (Legge n. 228/2012)

In alcuni casi specifici previsti dalla legge, invece di rivolgersi all’Agenzia delle entrate per avere l’annullamento del debito richiesto in cartella, è possibile chiedere direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione legale della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore. In particolare, nei casi di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione.

Ricevuta l'istanza, Agenzia delle entrate-Riscossione si fa carico di trasmetterla all'ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di riscontro da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede che il debito venga annullato. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli sopra indicati, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa il contribuente del rigetto della richiesta e comunica ad Agenzia delle entrate-Riscossione di riprendere le attività di riscossione.

Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Per saperne di più sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione la sezione dedicata alla Sospensione.

Ricorso e sospensione giudiziale

Il contribuente che ritiene infondato l’addebito può anche presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Se ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento effettuato prima che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si pronunci, può presentare istanza di sospensione alla stessa Corte (sospensione giudiziale) oppure, anche contemporaneamente, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa).

Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Come fare per somme dovute a seguito di controllo automatizzato Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo al Call Center (800.909.696 da telefono fisso) (06.97617689 da cellulare) (39.0645470468  da estero), a qualsiasi Direzione dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il canale telematico di assistenza CIVIS disponibile nell’area riservata.