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Come rateizzare la cartella di pagamento
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino a 120 mila euro, deve solo dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. Se l’importo del debito che si intende rateizzare è superiore a 120 mila euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili di importo costante (rateizzazione straordinaria); in questo caso, indipendentemente dall’importo del debito per il quale si sta richiedendo rateizzazione, occorre documentare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Fatte salve specifiche situazioni (ad esempio se il richiedente è assoggettato ad una procedura concorsuale), la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:
- per le rateizzazionigià in essere all’8 marzo 2020 (la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Fiscale”, DL n. 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021);
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Ristori", DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020);
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rateanche non consecutive.
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rateanche non consecutive.
A seguito della decadenza:
- a) l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
- b) se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:
- fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
- dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.
Per saperne di più è possibile consultare sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione la sezione completa dedicata alla Rateizzazione e la “Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento”.