Menu della sezione Attività per la promozione dell’ adempimento spontaneo per le imprese e i lavoratori autonomi

Come regolarizzare gli errori commessi

Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati:

  • presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione (nel caso di dichiarazione tardiva);
  • versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
  • versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

Dichiarazione integrativa

Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) barrando l’apposita casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello, devono essere indicati:

  • i redditi o gli imponibili non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta;
  • tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.

Per evitare errori, si consiglia di consultare sempre le istruzioni per la compilazione dello specifico modello dichiarativo per l’anno di imposta in cui sono state commesse le violazioni, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata ai “Modelli di dichiarazione”.

Come determinare le sanzioni

Coloro che intendono regolarizzare gli errori commessi mediante il ravvedimento operoso devono versare tutte le sanzioni dovute, ridotte in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

La Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha precisato che le modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2015 non hanno modificato l’assetto generale dell’istituto del ravvedimento operoso, restando valide le indicazioni fornite dalle Circolari n. 180 e 192 del 1998, a cui si rinvia per maggiori dettagli e chiarimenti.

I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per le imprese e i lavoratori autonomi”, devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all’infedele dichiarazione (Irpef, Irap ed IVA), nonché le sanzioni ridotte relative alle violazioni prodromiche e conseguenziali eventualmente commesse (ad esempio: l’omessa fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o l’irregolare tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA).

La circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 offre una panoramica su come usufruire al meglio dei benefici previsti in termini di riduzione delle sanzioni dal nuovo ravvedimento operoso. Alla circolare sono allegate due tabelle di sintesi riepilogative delle fattispecie più ricorrenti.

Come effettuare i versamenti

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

Si ricorda che il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.