Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

 

Ultimo aggiornamento:  19 settembre 2024

Il contribuente riconosce la correttezza degli esiti del controllo

Se il contribuente riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento dell’importo dovuto beneficiando di una sanzione ridotta. In particolare:

  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito dell’eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte è ridotta a 1/3 (10% invece del 30%). In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario;
  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rideterminazione dell’importo da parte dell’ufficio). In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte è ridotta a 2/3 (20% invece del 30%);
  • per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio.

Il computo del termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre (decreto-legge n. 193/2016 - art. 7-quater, comma 17).
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione.

Tipo di comunicazione Termine Sanzione Pagamento
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10% della maggiore imposta Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20% della maggiore imposta

Il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolate in misura piena.

L’istituto del “lieve inadempimento”

L’articolo 15-ter del d.P.R. n. 602/1973 disciplina l’istituto del “lieve inadempimento”. In particolare:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo;
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) saranno iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza. Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento

Tipologia di atto codice tributo sanzione codice tributo interessi
Art. 36-bis 8929 1980
Art. 54-bis
Art. 36-ter 8933 1983
Art. 36-bis TFR 8931 1981
Art. 36-bis Arretrati 8932 1982

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico

E’ possibile:

  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)
  • telefonare alle Sezioni di assistenza multicanale al numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o allo 06.97.61.76.89 (da telefono cellulare)
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%). La presentazione dei documenti può avvenire anche utilizzando il canale "Civis"

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.

Attenzione: le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.