Menu della sezione Contenzioso e strumenti deflativi
- Informazioni
- Che cos'è
- Autotutela
- Acquiescenza
- Accertamento con adesione
- Reclamo/Mediazione
- Ricorso tributario
- I gradi di giudizio
- L'avvio del processo tributario
- Sospensione dell'atto impugnato
- Sospensione della sentenza
- Assistenza tecnica
- Esito del ricorso e applicazione della sentenza
- La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
- Il ricorso in appello
- Il ricorso in cassazione
- Processo tributario telematico (PTT)
- Conciliazione giudiziale
Ricorso tributario
Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2024
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Per le controversie di valore non superiore 50.000 euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere anche una proposta di mediazione, ossia di rideterminazione degli importi dovuti.
Attenzione: il reclamo/mediazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 220/2023 (articolo 2, comma 3, lettera a). L’istituto continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore 50.000 euro notificati fino alla data del 3 gennaio 2024