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Contenzioso e strumenti deflativi
La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
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La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
Se l’esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel prospetto seguente.
Quando | In caso di | Quanto |
---|---|---|
dopo la notifica dell'accertamento |
|
Rispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo |
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado* |
|
Rispettivamente: per i due terzi**, per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)** |
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado* | sentenza sfavorevole al contribuente | per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale). |
* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.
** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.
In caso di sentenza a favore del contribuente, anche non definitiva, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabili dalla sentenza stessa. Ai sensi dell’ art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile alle sentenze depositate a decorrere dal 1° giugno 2016, sono immediatamente esecutive anche le sentenze non definitive concernenti istanze di rimborso ovvero atti relativi ad operazioni catastali. In tale ultimo caso, l'ufficio è tenuto ad eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notifica ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia, alla quale il giudice può subordinare l'esecuzione del rimborso.
Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).
Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Spese del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti.