Menu della sezione Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche (Dl n. 119/2018)
Come e quando effettuare il versamento
Entro quale termine va effettuato il versamento – I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto.
Il termine di versamento dell’importo dovuto scade:
- il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
- il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
- il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
Pagamento rateale - Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente dev’essere versata entro i predetti termini. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Modalità di versamento
In caso di invito al contraddittorio, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono richiedere assistenza all’ufficio che ha notificato l’invito per la quantificazione degli importi da versare, con la seguente precisazione: per la compilazione del modello F24 indicano i codici tributo previsti per l’accertamento con adesione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107.
In caso di accertamento con adesione, le società e le associazioni sportive dilettantistiche utilizzano i dati presenti nel fac-simile di F24 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi di IRES e IRAP, ridotti alla metà, e dell’IVA, dovuta per intero, e quello delle sanzioni e degli interessi, ridotti al 5%, nonché il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun tributo nella misura agevolata di un terzo del minimo, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.
In caso di avviso di accertamento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche utilizzano i dati presenti nel fac-simile di F24 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi di IRES e IRAP, ridotti alla metà, e dell’IVA, dovuta per intero, e quello delle sanzioni e degli interessi, ridotti al 5%, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento. L’importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul totale delle sanzioni irrogate per intero, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre del 1997, n. 472 e indicate nel prospetto A, sia quelle che non vi hanno concorso e indicate nel prospetto B dell’avviso di accertamento. L’importo da versare pari al 5% degli interessi è calcolato sull’importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa, così come indicati nel prospetto per la compilazione del modello F24 allegato all’avviso di accertamento.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24.
Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, le società e le associazioni sportive dilettantistiche consegnano all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Ulteriori chiarimenti
Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.
In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento.
Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.