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Dichiarazione integrativa speciale
Dichiarazione integrativa speciale
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Dichiarazione integrativa speciale
Attenzione: l’articolo 9 del decreto legge n. 119/2018 che disciplinava questa tipologia di definizione è stato sostituito in sede di conversione in legge (legge n. 136 del 17 dicembre 2018)
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917), l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
Come regolarizzare
È necessario l’invio di una dichiarazione integrativa e il versamento di un’imposta sostitutiva.
Invio della dichiarazione integrativa
I contribuenti devono inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018) non siano scaduti i termini per l’accertamento. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, si applica, senza sanzioni né interessi o altri oneri accessori:
- un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires l’aliquota del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Irap
- un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute l’aliquota del 20%
- un’aliquota media per l’Iva, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali (se non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria).
Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. L’importo può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo e in questo caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Per il pagamento di quanto dovuto è esclusa la possibilità di compensazione.
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
Chi è escluso dalla procedura
Non possono presentare la dichiarazione integrativa speciale i contribuenti che:
- non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche per uno solo degli anni d’imposta dal 2013 al 2016
- hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.
La procedura non può, inoltre, essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia, per i redditi prodotti in forma associata (articolo 5 del Tuir) e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 (opzione per la trasparenza fiscale) o 116 (opzioni per le società a ristretta base proprietaria) del Tuir, con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.