Dichiarazione e versamenti

La dichiarazione deve pervenire entro venti giorni dalla fine del periodo d'imposta a cui essa si riferisce ovvero:

  • 20 aprile per il I trimestre dell'anno;
  • 20 luglio per il II trimestre dell'anno;
  • 20 ottobre per il III trimestre dell'anno;
  • 20 gennaio per il IV trimestre dell'anno.

I soggetti registrati, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite nella sezione "Dichiarazione", presentano, anche in mancanza di operazioni, la Dichiarazione Iva MOSS compilando l'apposito schema on line e confermando l'invio.

No. L'invio della dichiarazione non produce alcun addebito automatico. L'addebito deve essere autorizzato manualmente per ogni versamento.

L'autorizzazione all'addebito sul conto corrente dell'importo dichiarato deve essere effettuata per ogni versamento, non essendo prevista, allo stato, alcuna autorizzazione all'addebito con validità per più versamenti.

Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione deve pervenire entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta a cui essa si riferisce ovvero:

  • 20 aprile per il I trimestre dell'anno;
  • 20 luglio per il II trimestre dell'anno;
  • 20 ottobre per il III trimestre dell'anno;
  • 20 gennaio per il IV trimestre dell'anno.

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione è effettuato in base alle seguenti modalità:

  • per i soggetti registrati al Regime UE, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
  • per i soggetti registrati al Regime Non UE e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia. Sul portale MOSS è disponibile il codice IBAN di tale conto.

L'importo dell'Iva dovuta in ciascuno Stato di consumo da versare in Italia deve essere calcolata applicando l'aliquota (ordinaria o agevolata) prevista dallo Stato membro di consumo vigente al momento di effettuazione della prestazione. A tal fine, a titolo puramente indicativo, è possibile reperire informazioni sulle aliquote al seguente link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Si evidenzia che è onere del contribuente verificare la correttezza dell'aliquota applicata.

Il soggetto passivo registrato al MOSS che ha ricevuto un sollecito dall'Italia in quanto SMID per l'omessa presentazione della dichiarazione o per un omesso versamento, invia la dichiarazione o effettua il versamento all'Italia stessa, tramite il Portale MOSS, senza applicare sanzioni.

In ogni caso gli istituti sanzionatori applicati sono quelli vigenti nello SMCON e le sanzioni eventualmente dovute devono sempre essere versate direttamente a quest'ultimo (art. 63 ter del Regolamento 967/2012 del Consiglio). E' onere del contribuente reperire le informazioni necessarie presso le autorità fiscali di ciascuno SMCOM. Di seguito un link al sito della Commissione Europea ove potranno essere reperite ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm#infosel.