Menu della sezione Opzione determinazione del reddito su base catastale
Come si esercita l’opzione
Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare. Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2010 deve comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva o nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2011.
Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato all’applicazione del regime almeno per un triennio.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito nel passaggio dal regime ordinario a quello catastale, le componenti di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi futuri in base alle disposizioni del Tuir, concorrono, in via ordinaria,alla determinazione del reddito di impresa soltanto se i relativi presupposti si sono verificati prima dell’efficacia dell’opzione.
Attenzione:
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.