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Opzione regime della "tonnage tax"
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Come e quando
In base alle norme contenute nel Dl n. 175/2014, l’opzione per i regimi della Tonnage tax, del Consolidato, della Trasparenza e dell’Irap va comunicata all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative al periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l’adesione ai regimi.
Il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione Irap” (approvato con il Provvedimento del direttore del 17 dicembre 2015) va presentato:
- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di Tonnage tax
- dalla consolidante entro 30 giorni:
- dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo
- dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime di Consolidato
- dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di Consolidato, in caso di conferma dell’opzione
- dalla società partecipata:
- entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di Trasparenza fiscale
- entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione per il regime di Trasparenza fiscale
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del Consolidato, della Trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.