I requisiti richiesti

Possono scegliere il regime speciale le società i cui titoli di partecipazione sono negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

E’ necessario, inoltre, che:

  1. nessuno dei soci possieda, direttamente o indirettamente
    • più del 60% (51% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il Dl 133/2014) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
    • più del 60% (51% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il Dl 133/2014) dei diritti di partecipazione agli utili.
  2. almeno il 25% (35% fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il Dl 133/2014) delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedono, al momento dell’opzione, direttamente o indirettamente, più del 2% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2% dei diritti di partecipazione agli utili.

Il requisito partecipativo del 25% non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Se il requisito del 60% venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali, il regime speciale è sospeso sino al ripristino dello stesso (Dl 133/2014).

L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente quando gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico.

Anche una Spa “non quotata” in mercati regolamentati può richiedere il regime speciale se:

  • risiede nel territorio dello Stato
  • svolge in via prevalente attività di locazione immobiliare
  • è controllata, per almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili, da una “Siiq”, anche congiuntamente ad altre Siiq
  • comunica l’opzione congiuntamente alla Siiq che la controlla.

Aderendo al regime speciale la società assume la qualifica di “Società di investimento immobiliare non quotata” (Siinq) e ha l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.