Ti trovi in:
Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance”
Regime di adempimento collaborativo - Che cos'è
Menu della sezione Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance”
Regime di adempimento collaborativo - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2024
Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Dlgs 128/2015). Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”) .
Descrizione del regime
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.
Condizioni per l’accesso
Requisiti soggettivi (articolo 7 del D. Lgs 128/2015, punto 2 del Provvedimento dell’Agenzia del 14 aprile 2016 - pdf e DM del 31 gennaio 2022)
Il regime è riservato
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
- 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025
- 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027
- 100 milioni di euro, a partire dal 2028
La nuova soglia di ingresso è stata stabilita dal Decreto legislativo n. 221/2023.
- ai contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D. Lgs. 128/2015;
- ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra riportati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D. Lgs. 128/2015;
- ai contribuenti facenti parte di un Gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 6-bis del successivo articolo 70-duodecies del medesimo d.P.R..
- ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
A tale riguardo, si ricorda che in base a quanto previsto, al punto 2.5 del Provvedimento è consentito l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.
Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale o Tax Control Framework (articolo 4 del D. Lgs 128/2015 e punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016)
I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.(Tax Control Framework – si veda il documento OCSE 2013 - Cooperative Compliance - A Framework ). A seguito delle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 221/2023 è oggi ’ previsto l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti indipendenti qualificati. La certificazione ha la funzione di attestare che l’impresa sia dotata di un efficace TCF integrato con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la “solidità” del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.
Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, lo stesso deve presentare (si veda il documento OCSE 2016 – Building Better Tax Control Framework i seguenti requisiti essenziali:
- Strategia fiscale
- Ruoli e responsabilità
- Procedure
- Monitoraggio
- Adattabilità al contesto interno ed esterno
- Relazione agli organi di gestione
- Mappa dei rischi fiscali
Aspetti premiali
Il regime di adempimento collaborativo introduce innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale previsione offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.
L’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime quali:
- Procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta. È inoltre prevista la possibilità di una interlocuzione preventiva «rafforzata» in caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente.
- Procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.
- Disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali. Il riconoscimento del beneficio viene subordinato al ricorrere di precise condizioni dettate dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015.
- Riduzione a metà delle sanzioni per le condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi
- Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime, estesa anche ai rimborsi presentati dai rappresentanti di gruppi IVA aderenti al regime.
- Possibilità di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione, entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione al regime.
- Causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il riconoscimento della causa di non punibilità viene subordinato al ricorrere di precise condizioni dettate dall’articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 128 del 2015.
- Riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Il nuovo ruolo di supporto di alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia
Con il provvedimento del 9 marzo 2022 - pdf, l’Agenzia ha aggiornato quanto stabilito in materia di competenze nella fase di prima applicazione con il provvedimento del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative e potenziando le attività di gestione dell’istituto in vista di una progressiva estensione del regime. Si potenzia il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle direzioni regionali, che hanno competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Dr di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a supporto dell’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale.