Contratti e premi assicurativi - Che cos'è

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo , i dati dell'anno precedente relativi:

  • ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
  • ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Chiarimenti

Nella ricevuta di avvenuta trasmissione, resa disponibile entro 5 giorni dall’invio, saranno elencati i codici fiscali non validati. In questo caso, l’ente è tenuto a effettuare un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento. Non vanno, pertanto, inviati i dati relativi ai codici fiscali corretti già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la comunicazione dei contratti stipulati da imprese individuali si precisa che va inserito il codice fiscale - non la partita IVA - e i dati identificativi del contraente persona fisica. Deve essere, quindi, compilato con “0” il campo 3 in quanto il contratto è stato stipulato con una ditta individuale e pertanto il relativo premio non risulta detraibile.