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Depositi Iva – Attestazione requisiti di affidabilità
Depositi Iva - Attestazione requisiti di affidabilità - Che cos'è
Menu della sezione Depositi Iva - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di affidabilità
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Depositi Iva - Attestazione requisiti di affidabilità - Che cos'è
Dal 1° aprile 2017 le ditte individuali e le società, per estrarre beni dai depositi Iva emettendo fattura senza addebito d’imposta ed evitare l’obbligo di prestare la garanzia, devono consegnare al gestore del deposito Iva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attestano i requisiti di affidabilità (Dm 23 febbraio 2017).
Sarà il gestore a trasmettere la dichiarazione sostitutiva, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale. Il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento del 24 marzo 2017. Gli indirizzi Pec a cui trasmettere le dichiarazioni sono indicati nelle istruzioni. La certificazione è valida per l’intero anno solare.
In particolare, il contribuente dovrà autocertificare quattro requisiti di affidabilità:
- aver presentato, se d’obbligo, la dichiarazione annuale Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione
- aver effettuato i versamenti Iva dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione
- non aver ricevuto notifica, nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione, di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
- non essere formalmente a conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.