Ti trovi in:
Deroga alla limitazione all’uso del contante
Deroga alla limitazione all'uso del contante - Che cos'è
Menu della sezione Deroga alla limitazione all’uso del contante
- Informazioni
- Che cos'è
- Modello e istruzioni
- Normativa e prassi
- Servizi
- Software di compilazione
Deroga alla limitazione all'uso del contante - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2024
In deroga alle norme sul limite all’uso del contante, gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia entro il limite di 15.000 euro.
Comunicazione preventiva adesione alla deroga
Per fruire della deroga, occorre inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del 23/3/2012 (come modificato dal provvedimento del 2/7/2012), nella quale vanno indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato.
E’ necessario che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:
- acquisire fotocopia del passaporto del cliente
- ottenere una “autocertificazione” dal cliente, in cui lo stesso attesta che non possiede la cittadinanza italiana e non è residente in Italia.
In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, deve versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione preventiva di adesione alla deroga inviata all’Agenzia delle entrate.
Comunicazione operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro
Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere effettuata nell’anno successivo a quello di riferimento: entro il 10 aprile dai contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente, entro il 20 aprile da coloro che liquidano l’Iva trimestralmente. A tale scopo, bisogna compilare il quadro TU e il frontespizio del modello “Comunicazione polivalente”.