Risposte alle domande più frequenti - Dichiarazione di successione

In tal caso, essendo dovuta una unica voltura per la devoluzione e per la riunione di usufrutto, è sufficiente che il chiamato all’eredità o il terzo beneficiario del consolidamento presenti in un qualsiasi ufficio provinciale-territorio un’istanza in carta libera.

La risposta è affermativa.

La dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (trust di scopo).

Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius. Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:

- il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;

- nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4 cartaceo.

In caso di scarto della dichiarazione di successione presentata telematicamente, può essere considerata tempestiva la ritrasmissione della dichiarazione entro cinque giorni?

Le dichiarazioni di successione presentate telematicamente si considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi alla pubblicazione della ricevuta telematica che comunica lo scarto della dichiarazione. Ciò in quanto, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 231243 del 27 dicembre 2016, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione si applicano le procedure previste per le altre dichiarazioni fiscali (es. dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP), di cui al Decreto Dirigenziale del 31 luglio 1998 e dunque valgono le indicazioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 25 gennaio 2002 (cfr. paragrafo 4.5).

Posso ancora presentare la dichiarazione di successione utilizzando il precedente modello cartaceo "Mod 4"?

A partire da gennaio 2019 il modello di dichiarazione di successione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, tuttavia se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente Modello 4 cartaceo. Tale modello può essere spedito tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inviata all'ufficio territoriale dell'Agenzia incaricato della lavorazione in relazione all'ultima residenza nota del defunto, se si tratta di una prima dichiarazione; diversamente, se si tratta di una dichiarazione che modifica una già presentata utilizzando il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo  modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale di riferimento è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.

Devo inviare la dichiarazione di successione telematica. Cosa devo fare?

Il file contenente la dichiarazione di successione può essere trasmesso mediante invio diretto, se esistono le condizioni specificate nella pagina raggiungibile al seguente link. Alternativamente, chiunque può utilizzare gli strumenti software resi disponibili dall’Agenzia. In questo caso, prima di essere inviato, deve essere firmato e cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei dati e assicurare la loro integrità.
Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:

  • “File Internet”: per gli utenti del servizio Fisconline, utilizzando la funzione “Prepara file”, presente nel menù “Documenti”;
  • “Entratel”: per gli utenti del servizio Entratel, utilizzando la funzione “Autentica”, presente nel menù “Documenti” dell’applicazione “Entratel”.

Entrambe le applicazioni devono essere scaricate e installate direttamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico”, utilizzando la funzione “Installa Software”, raggiungibile selezionando la voce “Applicazioni” dalla pagina di “Benvenuto”.
Al termine della fase di firma e cifra, il Desktop Telematico offre la possibilità di concludere le attività con l’invio del file.
In alternativa, è comunque possibile inviare il file preparato (autenticato) accedendo alla sezione “Servizi per – Inviare” dell’area autenticata del sito web dei Servizi Telematici ed utilizzando la funzione specifica “Invio altri documenti”.
Successivamente occorre selezionare il file da inviare, mediante il pulsante “Sfoglia…(Browse...)” e premere il bottone “Invia”.
L'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta l’esito di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio.
Lo stato di elaborazione dei file inviati è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca Ricevute" del sito web dei Servizi Telematici.
Il file risulta acquisito solo a seguito del rilascio della ricevuta che ne attesta l’accettazione. In caso di presenza di segnalazioni di errore la ricevuta riporterà le motivazioni dello scarto.

I "Passi da seguire" per inviare la dichiarazione di successione telematica

Devo presentare una dichiarazione sostitutiva di soli allegati. Come devo realizzare il file da inviare?

Se occorre presentare una dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione (anche nei casi in cui sia necessario regolarizzare la dichiarazione a seguito di avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio incaricato alla lavorazione), occorre indicare il codice ‘3’ nel campo “Dichiarazione sostitutiva” del Frontespizio. Questa particolare tipologia di dichiarazione sostitutiva deve contenente solo il Frontespizio e il quadro EG, tramite il quale allegare la documentazione integrativa o modificativa della precedente. Quindi, partendo dalla dichiarazione che si intende integrare o modificare nella sola parte degli allegati, occorre eliminare i singoli quadri che non devono essere più inviati, rappresentati nello schema a grappolo posto sulla sinistra della schermata della dichiarazione. Per eliminare tali quadri occorre selezionarli uno ad uno e cliccare il tasto rosso “Elimina” posto in altro allo schema.

Immagine relativa a tasto elimina

Ad esempio, per eliminare il quadro EA della dichiarazione occorre evidenziarlo, cliccandoci sopra, e premere il tasto "Elimina":

Immagine relativa all'eliminazione quadro EA della dichiarazione

Dove trovo l'applicazione "Desktop Telematico" e come la installo?

Il pacchetto “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione “Software” dell’area autenticata del servizio Fisconline ed Entratel. Per installarlo, una volta scaricato il file compatibile con il proprio sistema operativo, è sufficiente selezionare lo stesso con un doppio “click”. Effettuata la prima installazione dell’applicazione, gli aggiornamenti successivi saranno gestiti automaticamente dall’applicazione stessa mediante connessione diretta ad internet e, se presenti, saranno effettuati ad ogni avvio dell’applicazione.
Il “Desktop Telematico” è, di fatto, un contenitore di tutte le applicazioni, nonché dei moduli di controllo utilizzati nell’ambito dei servizi telematici dell’Agenzia. Al suo primo avvio l’applicazione è priva di contenuti e, pertanto, sarà necessario procedere con l’installazione dei pacchetti di interesse, nel caso specifico quelli relativi alla dichiarazione di successione, utilizzando la funzione “Installa Software”, raggiungibile selezionando la voce “Applicazioni” dalla pagina di “Benvenuto”. Le varie componenti software da installare sono raggruppate in specifiche categorie e, anche in questo caso, effettuata la loro prima installazione gli aggiornamenti successivi saranno gestiti automaticamente. Il modulo di controllo delle dichiarazioni di successione è disponibile all’interno della categoria “Controlli atti del registro”.
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di assistenza online dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/

Durante l'installazione appare il messaggio: "Errore di LaunchAnywhere - Errore di Windows 3 (oppure Errore di Windows 2)"

Per superare l’errore di LaunchAnywhere - Errore di Windows 3 (oppure Errore di Windows 2) è necessario scaricare dalla pagina di download del “Desktop Telematico” il file di utility contraddistinto dall’estensione "bat", copiarlo nella stessa cartella in cui è stato salvato l’eseguibile dell’applicazione “exe”, ed eseguirlo effettuando un doppio “click” sul file con estensione “bat”.
Laddove l’errore persista, si possono consultare le istruzioni di maggior dettaglio presenti, in formato “pdf”, nella sezione “Software” del sito dedicata al “Desktop Telematico”.

Come posso verificare che il file da allegare alla dichiarazione sia nel formato richiesto?

Accedendo all'area riservata dei Servizi telematici, selezionando dal Menu "Servizi per" il link "Validare e convertire file" è possibile verificare la validità del formato del file da allegare alla dichiarazione di successione.
Per effettuare la verifica è necessario caricare il file tramite la funzione "Sfoglia" e quindi scegliere il formato presente e selezionabile dalla voce "Descrizione allegato".
Se il file non è un PDF/A o un TIFF valido è possibile convertirlo mediante la funzione "Converti" eventualmente proposta dall'applicazione in caso di esito negativo della verifica.

Devo allegare un file che non è nel formato previsto, come faccio a convertirlo?

Per salvare un documento in formato PDF/A è possibile utilizzare l'apposita funzione resa disponibile dai comuni prodotti software in commercio o di libero utilizzo. A titolo di esempio si descrive l'operazione da compiere con il software open source OpenOffice Writer:

  1. dopo aver scelto ed aperto il documento da convertire, dal menu File scegliere la funzione "Esporta come PDF",
  2. nel menu "Generali" del pannello "Opzioni PDF", selezionare la casella PDF/A-1a, quindi cliccare sul tasto "Esporta", infine nominare il file e salvarlo.

Nel caso si disponga di documento cartaceo, questo può essere convertito in formato PDF/A o TIFF mediante scansione da effettuarsi, per contenere le dimensione del file così generato, in bianco e nero e con una risoluzione non superiore a 200 dpi.

La funzione di validazione e conversione mi dice che è impossibile convertire il file: cosa posso fare?

Se si dispone di un documento che non viene convertito mediante la funzione "Verifica e conversione file" o di dimensioni eccessive, si può procedere nel modo seguente. In primo luogo si deve trasformare ogni singola pagina del PDF in un file in formato Jpeg (ad esempio fotografandola con un comune telefono cellulare e salvando l'immagine in formato Jpeg). Successivamente, utilizzando un elaboratore di testi, occorre aprire un file nuovo e inserire, nello stesso ordine, le immagini delle pagine acquisite con le modalità già indicate. Infine bisogna effettuare il salvataggio come PDF con l'opzione di compatibilità PDF/A-1a.

Ai fini della trascrizione e della voltura catastale, come occorre compilare la dichiarazione di successione se la categoria dell'immobile è ricompresa nelle categorie F?

Nei casi in cui l'immobile da porre in devoluzione sia indicato nella visura catastale con una qualunque delle categorie F (F/ 1, F/2, ecc.), la categoria deve essere regolarmente inserita in dichiarazione mentre non deve essere indicato alcun codice nella casella "Determinazione Rendita", poiché l'utilizzo improprio di detta casella comporta il blocco del processo di trascrizione e conseguentemente non consente l'avvio dell'iter di voltura automatica.

Immagine relativa alla compilazione della dichiarazione di successione con categoria immobile ricompresa nelle categorie F

Come devono essere rilevati i dati relativi agli immobili da inserire in dichiarazione di successione, quando la titolarità degli immobili non è totale ma è per quote?

I dati da inserire in dichiarazione di successione, relativamente agli immobili, debbono essere rilevati esclusivamente dalla visura catastale di data non anteriore a 3 mesi. In particolare le quote dei beni sui quali ha titolarità il de cuius, che sono oggetto della devoluzione, debbono essere riportate nella forma di frazione presente nella banca dati catastali.
La trasformazione della quota da frazione a rapporto centesimale (ad esempio 8/12 trasformati in 66,67/100) comporta il blocco del processo di voltura automatica.

Come devo compilare il quadro dei fabbricati in caso di immobili graffati?

Gli immobili graffati (immobili ai quali corrispondono più particelle e subalterni senza una rendita autonoma: ad esempio un appartamento dotato di rendita a cui è associato un posto auto senza rendita) si possono riconoscere sulla visura in quanto nella relativa sezione "dati identificativi" vengono riportati più dati catastali, come nell'esempio riportato.
Se sul modello non vengono correttamente indicati tutti questi dati, la dichiarazione viene scartata per incompletezza degli identificativi catastali dell'immobile.
Nel caso preso ad esempio, la compilazione dei soli dati catastali dell'immobile "principale" identificato con foglio 265, particella 371, subalterno 23 non sarebbe completa in quanto, essendo un immobile graffato, devono essere indicati anche gli ulteriori dati catastali, come presenti nella visura.
Pertanto, ad esempio, per compilare correttamente il quadro EC, oltre ad indicare i dati identificativi dell'immobile principale (foglio 265 nel campo 6, particella 371 nel campo 7, subalterno 23 nel campo 8 del quadro EC) occorre indicare nella specifica sezione "immobili graffati" collegata ad esso, gli ulteriori identificativi catastali dell'immobile graffato (foglio 265 nel campo 31, particella 372 nel campo 32 e subalterno 42 nel campo 33).

L’indicazione dell’indirizzo dell’immobile nel quadro EC è dato obbligatorio? E nel caso nella visura catastale sia errato, come si può intervenire per la correzione?

L’inserimento dell’indirizzo dell’immobile nel quadro EC è un dato facoltativo, non necessario per la trascrizione e per la richiesta di volture.
Se il dichiarante rileva, dalla visura catastale, inesattezze nell’indirizzo dell’immobile in devoluzione, può chiederne la correzione, con istanza in carta semplice, direttamente all’Ufficio Provinciale – Territorio competente o utilizzando il servizio online “CONTACT CENTER”, a cui si accede dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
La correzione dell’indirizzo verrà effettuata solo dopo i necessari controlli da parte del personale dell’Agenzia, in particolare dopo la verifica che il nome della strada, che si intende utilizzare, sia stato certificato dal Comune nell’ANNCSU (Archivio Nazionale del Numeri Civici delle Strade Urbane).

Relativamente ai terreni, come posso compilare il quadro EB?

Al fine di facilitare la compilazione del quadro EB – catasto terreni – si riporta la tabella di corrispondenza tra il quadro da compilare nella dichiarazione di successione e i dati riportati nella visura catastale.

Compilazione quadro EB

Sono in possesso della visura catastale e devo riportare i dati nel quadro EC - catasto Fabbricati, come posso procedere?

Per poter facilitare l'inserimento dei dati riportati nella Visura catastale nella compilazione del quadro EC - catasto Fabbricati della dichiarazione di successione, si riporta la tabella di confronto.

Compilazione quadro EC

Devo inserire nella dichiarazione di successione i "codici diritto" indicati nell'allegato 4 delle istruzioni per la compilazione Fascicolo 1 - Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. Dove posso trovare la corrispondenza con i titoli presenti nelle visure catastali?

Per poter facilitare l'inserimento dei diritti codificati in dichiarazione e i titoli presenti nelle visure catastali, si riporta la tabella di confronto:

Tabella di confronto diritti codificati-titoli visure catastali
Diritti codificati in dichiarazione Titoli presenti nelle visure catastali
Proprietà Proprietà
  Comproprietario
  Comproprietario per
  Comproprietario per parte di
  Venditore con patto di riservato dominio
Proprietà per l'area Proprietà per l'area
  Comproprietario per l'area
Proprietà superficiaria Proprietà superficiaria
  Comproprietario del fabbricato
Diritto del concedente Diritto del concedente
  Concedente in parte
  Direttario
Enfiteusi Enfiteusi
  Livellario parziale per
  Livellario
  Livellario per
  Livellario in parte
  Enfiteuta in parte
  Colono perpetuo
  Colono perpetuo per
  Colono perpetuo in parte
  Beneficiario
  Beneficiario per
  Beneficiario di dominio diretto
  Dominio utile
Superficie Superficie
  Utilista della superficie
  Utilista della superficie per
Uso Uso
  Usuario perpetuo
  Usuario a tempo determinato
Usufrutto Usufrutto
  Usufruttuario parziale per
  Usufruttuario parziale
  E usufrutto su enfiteusi
  Usufruttuario generale
  Cousufruttuario generale
  Cousufruttuario per
  Usufruttuario generale di livello
  Usufruttuario parziale di livello
  Cousufruttuario generale di livello
  Cousufruttuario di livello
  Usufruttuario di livello di
  Usufruttuario di enfiteusi per
  Usufruttuario generale di enfiteusi
  Usufruttuario parziale di enfiteusi
  Usufruttuario generale di colonia
  Usufruttuario parziale di colonia
  Usufruttuario di colonia per
  Usufruttuario generale di dominio diretto
  Usufruttuario parziale di dominio diretto
  Usufruttuario di dominio diretto per
  Usufruttuario generale con diritto di accrescimento
  Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento
  Usufrutto con diritto di accrescimento

Le servitù (Codice 9) non sono soggette a voltura catastale e vanno indicate solo se costituite con il testamento del defunto.
La voce "Oneri reali" è rilevabile nelle visure con riferimento a particolari diritti costituiti anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile.
Gli stessi debbono essere indicati nella dichiarazione di successione utilizzando il codice 10 - "Oneri reali", a meno che si tratti di diritti riconducibili a quelli presenti nell'allegato 4.
Per gli immobili cui è associato il codice 10 - "Oneri reali", non soggetti a trascrizione, deve essere presentata specifica domanda di volture all'Ufficio provinciale - territorio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Come devo compilare i campi del “Nome” e del “Cognome” presenti nei quadri della dichiarazione in presenza di vocali accentate?

Il riferimento per la corretta individuazione dei contribuenti all’interno dei modelli dichiarativi è il Codice Fiscale presente nella Anagrafe tributaria, riportato sulla Tessera Sanitaria o sul tesserino rilasciato dall’Agenzia delle entrate.

Per la dichiarazione di successione, la corretta indicazione del nome e cognome riveste particolare importanza soprattutto ai fini della trascrizione e voltura catastale automatica degli immobili, qualora quest’ultima sia richiesta in fase di presentazione.

Nel compilare il modello dichiarativo, le lettere accentate eventualmente presenti nel nome e nel cognome dei soggetti interessati dalla successione devono essere digitate esclusivamente nella modalità "lettera + apostrofo" (ossia e', o', a', i', u') come indicato sulla Tessera Sanitaria o sul tesserino rilasciato dall’Agenzia delle entrate e non nel formato classico (è, ò, à, ì, ù).

Il de cuius ed il coniuge compaiono nell’intestazione, entrambi in regime patrimoniale di comunione di beni con quote ripartite. Come può essere eliminata l’indicazione del regime di comunione dei beni dalla quota di proprietà del coniuge superstite, dopo l’esecuzione della voltura per la quota del coniuge defunto andata in devoluzione?

È sufficiente presentare all’Ufficio un’istanza in carta semplice.

Come devo comportarmi se il de cuius e il coniuge compaiono nell’intestazione in visura, in regime patrimoniale di comunione di beni, entrambi con quota 1/1 indivisa?

Per la corretta esecuzione della voltura automatica, le quote devono essere pari a ½ per ogni coniuge con l’indicazione del regime di “comunione dei beni”. Se causa del disallineamento è la mancata o erronea presentazione di una precedente voltura, deve essere presentata una nuova voltura. Negli altri casi, la soluzione migliore è inoltrare all’Ufficio, in via preventiva, un’istanza per l’allineamento delle quote stesse; se non si è provveduto a richiedere preventivamente l’allineamento, può, comunque, essere presentata istanza in carta semplice richiedendo la corretta intestazione negli atti del Catasto.

Come devo comportarmi se il de cuius e il coniuge compaiono entrambi nell’intestazione, con la sola indicazione, in visura, del regime patrimoniale di comunione di beni: CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, senza quota e diritto?

Al fine di eliminare il regime di comunione legale e inserire quota e diritto è sufficiente presentare preventivamente un’istanza, non soggetta a bollo, all’Ufficio Provinciale-Territorio competente, che provvederà all’aggiornamento dell’intestazione. La successiva presentazione della voltura da successione telematica consentirà l’esecuzione della voltura in modalità automatica.

Come devo comportarmi se, in visura, il de cuius compare nell’intestazione in regime patrimoniale di comunione dei beni da solo, con la quota di proprietà 1/1?

Nell’ipotesi di coniuge superstite e di matrimonio in regime di comunione dei beni, al fine di modificare l’intestazione catastale inserendo il coniuge, è necessario presentare, preventivamente, una istanza, in bollo, all’Ufficio Provinciale-Territorio competente. Allegata all’istanza dovrà essere presentata copia della documentazione che giustifichi la variazione o una autocertificazione sottoscritta dal coniuge superstite in cui afferma di essere il secondo intestatario della comunione legale, insieme alla copia di un documento di identità del coniuge superstite, in corso di validità.

Come devo comportarmi se, in visura, il de cuius risulta da solo titolare del diritto di proprietà di un immobile (senza indicazione della quota e/o del regime patrimoniale), nell’ipotesi di acquisto della titolarità dello stesso successivo al 1975 e con il coniuge superstite da riportare in dichiarazione come “coniuge in comunione di beni”?

Al fine di modificare l’intestazione catastale inserendo il coniuge e integrando la quota di diritto, il soggetto obbligato e/o cointeressato alla voltura automatica deve richiedere all’Ufficio Provinciale–Territorio competente, preventivamente e con una istanza in bollo, l’allineamento dell’intestazione riguardante sia i soggetti che la ripartizione in quota del diritto. In attesa della correzione, nella dichiarazione di successione dovrà essere barrata la casella “discordanza dati intestatario” relativa agli immobili in comunione, compilando il quadro EI e allegando la necessaria documentazione, comprensiva di copia dell’istanza presentata all’Ufficio.

Come devo comportarmi se il de cuius non compare nell’intestazione in visura, ma è presente solo il coniuge con la quota di proprietà 1/1 (con o senza indicazione del regime patrimoniale)?

Al fine di modificare l’intestazione catastale inserendo il coniuge, il soggetto obbligato e/o cointeressato alla voltura automatica deve richiedere all’Ufficio Provinciale–Territorio competente, preventivamente e con una istanza in bollo, l’allineamento dell’intestazione riguardante sia i soggetti che la ripartizione in quota del diritto. In attesa della correzione, nella dichiarazione di successione dovrà essere barrata la casella “discordanza dati intestatario” relativa agli immobili in comunione, compilando il quadro EI e allegando la necessaria documentazione, comprensiva di copia dell’istanza presentata all’Ufficio.

Come devo comportarmi se il de cuius compare in visura, per lo stesso bene, come proprietario e come usuario o con diritto di abitazione quando, a seguito della devoluzione della proprietà, questi diritti (uso, o diritto di abitazione) sono rimasti nell’intestazione, in capo al de cuius?

È sufficiente presentare all’Ufficio un’istanza in carta semplice.

Dove posso trovare le attestazioni (ricevute) contenenti la copia della dichiarazione e l'esito delle volture catastali?

La copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente è resa disponibile alla voce "Ricerca documenti" della sezione "Ricevute e Comunicazioni" dell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia; l'esito della domanda di volture catastali viene fornito nella sezione in cui sono disponibili le altre ricevute.

Come posso richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione inviata telematicamente?

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).
Per poter ottenere tale documento occorre barrare lo specifico campo presente nel “Frontespizio” della dichiarazione; in questo caso sarà rilasciata in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata.
L’attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso.
Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.
Successivamente al riscontro dell'avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, l’attestazione è resa disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione (contribuente o intermediario) alla voce “Ricerca documenti” della sezione "Ricevute e Comunicazioni" presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si precisa che l’attestazione rimarrà disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione per sette giorni dalla prima richiesta di download. Successivamente la stessa potrà essere richiesta solo presso un qualunque ufficio territoriale.
L’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.

In via temporanea, in attesa che venga realizzata una specifica procedura on line, nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni è possibile inviare telematicamente una dichiarazione sostitutiva (codice 2) avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica nel quadro EF (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo non sarà necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.

L’attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i  rapporti intestati al defunto.
Qualora non si voglia esibire la dichiarazione per intero, in quanto potrebbe contenere dati che riguardano soggetti terzi o informazioni non necessarie rispetto a quelle che interessano per lo sblocco dei conti, non si deve richiedere l’attestazione in sede di presentazione della dichiarazione telematica, ma occorre rivolgersi presso un qualunque ufficio territoriale per ottenere l’estratto della dichiarazione stessa, pagando le relative somme dovute.


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare