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Consultazione personale in ufficio
La consultazione della banca dati catastale e ipotecaria può essere richiesta, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, da qualunque soggetto, persona fisica o non fisica, purché titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
La consultazione personale in ufficio può essere effettuata:
- per i dati ipotecari (Ispezione) presso gli Uffici provinciali – Territorio
- per i dati catastali (Visura per immobile, visura della mappa e visura planimetrica) presso gli Uffici provinciali – Territorio oppure presso gli sportelli catastali decentrati attivati nelle sedi dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, e delle Associazioni di Comuni. L’elenco degli sportelli ed i relativi orari di apertura è disponibile nella sezione “Catasto e Cartografia” all’interno delle pagine del sito dedicate agli Uffici provinciali – Territorio.
Per ottenere le visure catastali è necessario che il soggetto richiedente, all’atto della richiesta, sia iscritto negli atti del catasto e risulti fra gli intestatari degli immobili oggetto di consultazione.
Per le ispezioni nei registri immobiliari, è necessario che il richiedente risulti l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene oggetto di ispezione.
La titolarità del diritto deve risultare o da una visura catastale (nel caso di ispezione) o da una dichiarazione sostitutiva contenente i dati di identificazione catastale dell’immobile cui la visura (nei casi in cui l’intestazione catastale attuale non risulti aggiornata) o l’ispezione si riferisce.
In caso di ispezione, sarà poi verificata, nei registri immobiliari, la presenza di trascrizioni ”a favore” del richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e l’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile.
Il richiedente persona fisica esibisce, all’atto della richiesta, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Nei casi di beni acquistati in regime di comunione legale, anche qualora nel relativo atto sia intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione siano state fatte solo “a favore” di quest’ultimo, la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione da entrambi i coniugi (o da una sola delle parti unite civilmente o delle parti che hanno concluso un contratto di convivenza adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni).
La richiesta può essere presentata anche per il tramite del coniuge o parenti e affini entro il quarto grado compilando procura “semplificata” ai sensi dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per quanto concerne i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati, etc.), la richiesta può essere avanzata da un rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, etc.), a seguito di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che comprovi tale qualità.
In tutti i casi in cui la richiesta è presentata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ferma restando l’esibizione del documento del rappresentante, dovrà essere acquisita anche la fotocopia del documento del rappresentato.
Le persone non fisiche – società, associazioni, enti - possono effettuare la consultazione personale tramite un proprio rappresentante, legale od organicamente riferibile all’ente. In questo caso il richiedente deve comprovare la propria qualità di rappresentante del soggetto cui la visura o l’ispezione si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata da parte del dipendente, delle persone giuridiche - facendo ricorso alle forme “semplificate” di procura previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La domanda deve essere corredata da copia del documento di identità del richiedente.
Nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali (per esempio, errata indicazione della persona a cui è intestato l'immobile, dati degli immobili errati, ecc.) è possibile utilizzare il servizio correzione dati catastali online (Contact Center) o presentare una richiesta (Modello Unico di Istanza) direttamente agli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.