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Eventi sismici 2012 - Richiesta di finanziamento - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2021

Finanziamenti agevolati pagamento tributi, contributi e premi

L’articolo 11, comma 7, del decreto legge 174/2012 ha previsto la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, per far fronte al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dei decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del Dl 6 giugno 2012, n. 74, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

Gli stessi soggetti finanziatori devono comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai finanziamenti erogati e quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti e i relativi importi, per la successiva iscrizione a ruolo di riscossione, con gli interessi di mora.

I dati devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche contenute nelle sezioni I e II, approvate con il provvedimento del 22 novembre 2017, che sostituiscono quelle contenute nelle sezioni I e II, riportate nell’allegato C e approvate con il provvedimento del 16 maggio 2013. Entro il 31 maggio 2018 devono essere trasmessi i dati relativi alla sezione I, mentre quelli relativi alla sezione II devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

Devono essere trasmessi tutti i dati, compresi quelli già comunicati utilizzando le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 16 maggio 2013, al fine di tener conto dei nuovi piani di ammortamento previsti, da ultimo, dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

 

Finanziamenti agevolati ricostruzione

Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono concessi contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Il pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento avviene tramite l’utilizzo del credito d’imposta.

I soggetti finanziatori (banche) recuperano l’importo della sorte capitale, degli interessi e delle spese di gestione, tramite il credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, o ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Gli stessi soggetti finanziatori devono comunicare all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate.