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Regolarizzazione attività finanziarie all’estero per ex frontalieri/ex AIRE
Regolarizzazione attività finanziarie all’estero per ex frontalieri/ex AIRE - Che cos'è
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Regolarizzazione attività finanziarie all’estero per ex frontalieri/ex AIRE - Che cos'è
La procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero è rivolta ai contribuenti iscritti all’AIRE, successivamente rientrati in Italia, o agli ex frontalieri che - a partire dal periodo di imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale (nel caso degli ex AIRE) o in cui sono venute meno le condizioni di esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) - non hanno correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui erano tenuti relativamente alle attività finanziarie e alle somme, originate dal reddito prodotto all’estero di lavoro dipendente e/o autonomo, detenute nello Stato ove veniva prestata in via continuativa la attività lavorativa.
Tramite la procedura è possibile regolarizzare, oltre alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, anche le violazioni dichiarative commesse ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali e imposte sostitutive all’Irpef) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE), relative alle attività finanziarie detenute all’estero alla data del 6 dicembre 2017, se derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo svolto in via continuativa all’estero o dalla vendita degli immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.
Come presentare la richiesta
Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato, esclusivamente per via telematica, fino al 31 luglio 2018, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Versamento delle somme dovute
I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria devono provvedere al versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o addirittura negativo, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l’aliquota del 3 per cento occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell’ultimo anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) siano positive, ovvero superiori a zero.
Il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto, senza possibilità di avvalersi della compensazione, tramite il modello di versamento F24 Elide.