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Sospensione del bollo auto per rivendita
Sospensione del bollo auto per rivendita - Che cos'è
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Sospensione del bollo auto per rivendita - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2022
L’Agenzia delle entrate gestisce le tasse automobilistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna .
Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre, l’elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati.
Per ogni posizione per la quale si chiede l’interruzione del pagamento del tributo, deve essere corrisposto un diritto fisso.
Per le società con sede nelle Regioni gestite dall’Agenzia delle entrate, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 73199002 ed è pari a 1,55 euro per veicolo.
La comunicazione deve essere effettuata tramite supporto informatico e deve avvenire nei mesi di maggio, settembre e gennaio (rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre). L’attestazione del pagamento deve essere allegata all’elenco comunicato.
Per la compilazione degli elenchi occorre utilizzare il software “rivendi”. Per la creazione del file sono anche disponibili le specifiche tecniche approvate con decreto 29 aprile 1999.