Menu della sezione F24 crediti PP. AA.
Come effettuare la compensazione
La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello "F24 Crediti PP.AA.", che è disponibile in formato elettronico su questo sito ed è trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso i codici, riportati nella tabella, Allegato 1 al Dm 14 gennaio 2014, che devono essere indicati nell'F24 Crediti PP.AA. in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dal codice tributo:
- “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014).
Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il modello “F24 Crediti PP.AA.” prevede anche il campo “numero certificazione credito”, nel quale bisogna indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione.
Nel caso in cui l'importo delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nell'F24 Crediti PP.AA, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
I pagamenti si considerano perfezionati a condizione che:
- i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione (predisposta dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e non siano stati già pagati dalla PA oppure impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato
- il titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla PA la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione
- nel modello F24 Crediti PP.AA. non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella allegata al Dm 14 gennaio 2014
- l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24
- l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 sia andato a buon fine.
Se una di queste condizioni non risulta rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 Crediti PP.AA. sono considerati come non avvenuti. L’Agenzia delle Entrate rende noto il mancato rispetto delle condizioni al soggetto che ha trasmesso il modello , tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici.