Responsabili del versamento

Sono responsabili del versamento dell’imposta le banche, le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nel Paese d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate dal Dlgs 58/1998 come “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti” e “ricezione e trasmissione di ordini”, a esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori (e, per semplicità, nel complesso “gli intermediari finanziari”).
Inoltre, sono responsabili del versamento del tributo, relativamente ai trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su derivati e altri valori mobiliari:

  • i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), compresi quelli, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nel Paese d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel Dlgs 58/1998 come “gestione di portafogli” e “gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell’ambito di queste attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione (e, per semplicità, nel complesso “i gestori”).
  • le società fiduciarie comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nel Paese di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi (articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966), per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso “i fiduciari”).
  • i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da quest’ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso “i notai”).

Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei responsabili indicati sopra, l’imposta è versata dal contribuente.
Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o esenzione. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti per le esenzioni o esclusioni. L'attestazione può non essere richiesta, quando i presupposti di esclusione o esenzione siano verificabili sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, o di cui i responsabili del versamento dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Resta fermo, in questi casi, la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione, in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.
Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più intermediari finanziari, il pagamento del tributo spetta a colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.
L’acquirente o la controparte finale, che sia un intermediario finanziario localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti (individuati con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2013 e del 29 marzo 2013), provvede direttamente al versamento dell’imposta.
L’intermediario finanziario, non localizzato in uno di questi Stati o territori, che a qualsiasi titolo intervenga nell’esecuzione dell’operazione, si considera, ai fini delle regole di versamento, obblighi strumentali e dichiarativi, acquirente o controparte finale dell’ordine di esecuzione. Rimane tuttavia fermo che il saldo netto deve essere sempre calcolato considerando la posizione del contribuente.