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Risposte alla domande più frequenti
No. Secondo la tendenza prevalente in ambito comunitario e internazionale, i modelli sono il frutto di un'iniziativa unilaterale dell'Italia, motivata dalla necessità di agevolare gli investitori non residenti che intendono avvalersi direttamente dei benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalle direttive europee di riferimento oppure ottenere il rimborso dell'imposta italiana versata/trattenuta in misura eccedente rispetto a quella fissata dalle medesime convenzioni e direttive.
La modulistica concordata con alcuni paesi, risalente agli anni '80, era in molti casi superata a seguito della stipula di nuovi trattati bilaterali e dell'entrata in vigore delle direttive europee "Madre-figlia" (90/435/CEE) e "Interessi e canoni" (2003/49/CE). Con riferimento a queste ultime, sono stati approvati rispettivamente il modello E e il modello F. Le informazioni ivi richieste sono quelle previste dalle medesime direttive comunitarie e sono, pertanto, le stesse per tutti gli Stati dell'Unione europea.
Sì, è possibile. L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile.
In questi casi, qualora il modello predisposto dall'amministrazione estera sia sostanzialmente simile a quello italiano, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate può attestare la residenza fiscale in Italia utilizzando il modello estero. Tanto al fine di agevolare i contribuenti italiani che fanno domanda presso uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato partner di una convenzione per ottenere il rimborso dell'imposta estera o l'applicazione diretta dell'aliquota agevolata.
In tale evenienza, l'ufficio emetterà comunque il certificato di residenza fiscale anche sul modello approvato dall'Agenzia delle entrate. Infatti, il rilascio del certificato Italiano è corrispondente al rispetto degli obblighi amministrativi interni mentre l'attestazione di residenza sul modello predisposto dall'amministrazione estera è funzionale a consentire ai contribuenti italiani di non avere difficoltà con le altre amministrazioni fiscali.
Domanda
Con riferimento ai fondi pensione italiani, alcune amministrazioni estere hanno chiesto che i certificati di residenza fiscale contengano informazioni ulteriori. Ad esempio, l'amministrazione fiscale portoghese richiede l'attestazione che il fondo pensione italiano:
- è un soggetto cui si applica la convenzione contro le doppie imposizioni;
- è un soggetto fiscalmente residente in Italia;
- è assoggettato ad imposta in Italia;
- è il beneficiario finale del reddito per il quale viene chiesto il rimborso dell'imposta estera o l'applicazione diretta dell'aliquota agevolata.
Invece, l'amministrazione fiscale francese chiede che venga attestato che il fondo "è assoggettabile ad imposta senza essere esente".
Come si comporta al riguardo l'amministrazione fiscale italiana?
Risposta
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con il Portogallo e con la Francia stabiliscono, all'articolo 4, che: "l'espressione 'residente di uno Stato contraente' designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta ("liable to tax" nel testo in inglese sia del trattato Italia-Portogallo e sia del trattato Italia-Francia) nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede di sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga".
Secondo i chiarimenti forniti nei paragrafi 8.2 e 8.6 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, una persona è considerata liable to tax quando è assoggettata a un'obbligazione fiscale illimitata, anche se sostanzialmente esente dal pagamento di imposte.
Con riguardo ai fondi pensione, il paragrafo 3.2 del Capitolo I della Circolare n. 29 del 20 marzo 2001 chiarisce che i fondi pensione sono soggetti passivi d'imposta, essendo assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e che ad essi si applicano le disposizioni generali previste dal TUIR per la residenza fiscale in Italia. Inoltre, la stessa circolare n. 29 chiarisce che il requisito del liable to tax stabilito nei trattati fiscali deve considerarsi pienamente soddisfatto.
Ne consegue che se ai fondi pensione è imputabile il reddito sottoposto ad imposta sostitutiva, si esclude che il fondo possa essere considerato un soggetto esente e si esclude, altresì, che sia un soggetto trasparente (cfr la Risoluzione n. 167/E del 21 aprile 2008).
Pertanto, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, cui è demandato il rilascio dei certificati di residenza fiscale in Italia, possono rilasciare le sopra descritte integrazioni richieste dalle amministrazioni estere contestualmente all'attestazione della residenza fiscale.