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Convenzioni contro le doppie imposizioni
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Soggetti non residenti in Italia
I soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del Dpr n. 602 del 1973).
Il modello deve contenere:- l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale
- la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta
- la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.
Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza non redatta su modello. Gli interessati possono inoltre chiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto d’imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86/1977, n. 115/1978 e n. 147/1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto modelli standard da utilizzare da parte dei soggetti non residenti. I modelli sono disponibili all'interno del Provvedimento del 10 luglio 2013 (IT). Per maggiori dettagli consultare le FAQ