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Comunicazione web cessione crediti/sconti
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Comunicazione web cessione crediti/sconti
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, il termine è stato spostato al 4 aprile 2024 (stessa data per l’invio di comunicazioni sostitutive di quelle trasmesse dal 1° al 4 aprile 2024).
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura scegliendo la pagina Servizi, quindi la categoria Agevolazioni ed infine selezionando il link “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare l’area tematica Superbonus 110%.
Per le comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito riferite ai bonus edilizi non è più possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2, decreto legge 39/2024).