Utilizzo del credito

Il credito d’imposta:

  • può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, indicando il codice tributo “6955”, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento

oppure

  • può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il medesimo credito deve essere indicato.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, senza facoltà di successiva cessione; fanno eccezione i crediti che al 30 marzo 2024 sono già stati oggetto di precedente cessione, per i quali è riconosciuta la possibilità di una sola altra cessione. La cessione e l’accettazione del credito devono essere comunicate tramite la procedura “Piattaforma Cessione Crediti”, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

In presenza di concorso nella violazione, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste la responsabilità in solido dei cessionari (articolo 5, Dl 39/2024).

Alle cessioni del credito ACE si applicano le misure antifrode contenute nell’articolo 122-bis del decreto legge 34/2020 (in presenza di profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per un massimo di trenta giorni gli effetti della comunicazione di cessione, allo scopo di effettuare il relativo controllo preventivo).