L'istituto del "lieve inadempimento"

L’istituto del “lieve inadempimento”, che si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

In particolare:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento
TIPOLOGIA DI ATTO CODICE TRIBUTO SANZIONE CODICE TRIBUTO INTERESSI
Art. 36-bis 8929 1980
Art. 54-bis
Art. 36-ter 8933 1983
Art. 36-bis - TFR 8931 1981
Art. 36-bis - Arretrati 8932 1982