La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Spese di acquisto

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

Veicolo acquistato e utilizzato all’estero

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.