Spese sanitarie detraibili

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica)
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica
  • prestazioni specialistiche
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
  • prestazioni chirurgiche
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
  • trapianto di organi
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.

Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

Spese mediche generiche e farmaci

SPESE MEDICHE GENERICHE

Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.

Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.

ACQUISTO DI FARMACI

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali
  • farmaci
  • medicinali omeopatici.

Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie o i soggetti autorizzati alla vendita degli stessi, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.

È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza (in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica). L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Come documentare l’acquisto dei medicinali

Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.

Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica rilasciata dal medico di base.

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.

Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

Medicinali acquistati all’estero

Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.

In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.

Prestazioni mediche e spese specialistiche

PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.

Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
  • figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (per esempio, fisioterapista e dietista - si veda la tabella più avanti)
  • ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

SPESE SPECIALISTICHE

Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • risonanza magnetica nucleare
  • ecografie
  • indagini laser
  • ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • sedute di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodio-terapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
  • massofisioterapia
  • osteopatia.

Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).

ASSISTENZA SPECIFICA

 

Sono detraibili anche i compensi erogati per prestazioni rese da :

  • personale paramedico abilitato (infermieri professionali)
  • personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica.

Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

 

Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.

Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:

  • hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data
  • hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista
  • hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (Dm 9 agosto 2019 e pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).

Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA

Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:

  • le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
  • le spese per le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
  • le spese per le cure termali (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
  • le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

SPESE DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI

Per alcune prestazioni si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni.

Interventi di dermopigmentazione

Come chiarito dal Ministero della Salute, l’intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale può essere considerato di natura medico sanitaria, anche se non viene effettuato per finalità di cura.

Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che:

  • il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento
  • la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e da essa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa da personale medico.

Prestazioni di luce pulsata

Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione.

Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (disciplinata dalla legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015). Dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Il rispetto delle stesse condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (per esempio, inseminazione, fecondazione in vitro, eccetera).

Le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano.

Conservazione delle cellule del cordone ombelicale

Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.

SPESE NON DETRAIBILI

Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese sostenute nei casi seguenti:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali
  • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità
  • prestazioni rese dagli osteopati (l’osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute). Tuttavia, queste prestazioni, se riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili quando rese da iscritti a dette professioni sanitarie
  • prestazioni rese dai pedagogisti (anche quella del pedagogista non è considerata una professione sanitaria)
  • prestazioni di massofisioterapia effettuate da soggetti aventi diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica
  • trattamenti di haloterapia o “Grotte di sale”
  • acquisto e realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia)
  • frequenza di corsi in palestra, anche in presenza di prescrizione medica.

Prestazioni chirurgiche

Per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Sono detraibili se sostenute per interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.

Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (si veda la risoluzione n. 71/2015).

 

Sono detraibili anche:

  • le spese direttamente inerenti all’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, eccetera.

Se tali spese sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.

  • le spese o le rette di degenza e quelle di cura, anche se non connesse a un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza detraibili si possono includere anche le differenze di classe, relative, per esempio, alla presenza o meno del bagno in camera. Sono invece da escludere le spese relative a servizi extra (per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installato nella stanza dipre ricovero, per l’aria condizionata, eccetera)
  • le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento. Per essere ammesse alla detrazione, tuttavia, è necessario che le relative fatture siano intestate al contribuente che sostiene le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento.

Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. E spetta anche se dette spese sono determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria fissata da una delibera regionale.

Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici

Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni.

È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”.

Nella categoria delle “protesi” rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili
  • occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo)
    Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute nel 2022 per l’acquisto degli occhiali da vista o di lenti a contatto correttive che nello stesso anno sono state rimborsate in base al cosiddetto “bonus vista”. Per i contribuenti che hanno ottenuto un rimborso parziale, la spesa detraibile è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus ottenuto.
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, di quelli più comuni.

Alcuni dei dispostivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi:

  • macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue
  • siringhe e relativi aghi
  • ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, anche se acquistati presso rivenditori commerciali
  • materassi antidecubito.

Per l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico occorre far riferimento anche ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746 recepiti, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 137/2022 e dal decreto legislativo n. 138/2022.

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
  • per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE , e successive modifiche e integrazioni, o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746.

I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono avere la marcatura CE ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.

Fermo restando quanto sopra specificato, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

I DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE

L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011, il numero della direttiva comunitaria o del regolamento europeo di riferimento.

In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

Attenzione: I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/2011.

 

Infine, sono detraibili anche le spese effettuate per acquistare:

  • una parrucca, se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 46/1997 o del regolamento europeo UE/2017/745 e, quindi, con la marcatura CE). Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997 o del regolamento europeo UE/2017/745.
  • apparecchiature mediche (per esempio, macchinari di nuova generazione, quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia), qualora rientrino nell’elenco dei dispositivi medici (CND).

Spese per l’acquisto di mascherine protettive

Per usufruire della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l’acquisto delle “mascherine chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3” occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.

Mascherine chirurgiche: si intendono quelle ricadenti nell’ambito dei dispositivi medici indicati nel decreto legislativo n. 46/1997 o nel regolamento europeo UE/2017/745; la loro funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.

Mascherine Ffp2 e Ffp3: dette anche “facciali filtranti”, sono quelle che rientrano nei DPI indicati nel decreto legislativo n. 475/1992; esse sono utilizzate per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva.

Spese per l’esecuzione di tamponi

Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, considerato che le farmacie (sia pubbliche sia private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.

Per la detrazione della spesa la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, per esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, o l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

I tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè i dispositivi destinati ad essere utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute.

Pertanto, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

Spese relative a patologie esenti

Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi.

Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta.

Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta (si veda capitolo successivo).

La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente affetto dalla patologia (campo delle annotazioni del modello 730-3 o quadro RN del modello Redditi Persone fisiche).

Le patologie (malattie croniche e invalidanti) che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto del Ministero della sanità n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). In questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

Per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.

Una documentazione medica o un’autocertificazione che ne attesti il possesso è necessaria, invece, per stabilire la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al contribuente con la patologia o al familiare che le ha sostenute.

Se i documenti sono intestati a quest’ultimo, ma non indicano la persona a favore della quale sono state effettuate le spese, è necessario integrarli con tale informazione.