Ti trovi in:
“L’ Agenzia comunica” (comunicati, eventi, prodotti editoriali, ecc.)
Comunicato stampa del 19 aprile 2023
Menu della sezione Archivio
- 5 per mille
- “L’ Agenzia comunica” (comunicati, eventi, prodotti editoriali, ecc.)
- Modelli e istruzioni
- Modelli in altre lingue (tedesco, sloveno, inglese, francese)
- Normativa e prassi - Archivio
- Osservatorio del mercato immobiliare
- Schede adempimento
- Scadenzario
- Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali
- Software di compilazione
- Software di controllo
- Specifiche Tecniche
- Studi di Settore
- Ufficio studi
Comunicato stampa del 19 aprile 2023
Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18 Pubblicata la circolare con i chiarimenti delle Entrate
Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima Legge di Bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
I principali chiarimenti - La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
Somme già versate in pendenza di giudizio - La circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.
Roma, 19 aprile 2023