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Comunicato stampa del 1 agosto 2019
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Comunicato stampa del 1 agosto 2019
Vendita di beni online. Pronte le regole per l’invio dei dati all’Agenzia. Entro il 31 ottobre le prime comunicazioni
Tutti coloro, soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che gestendo un’interfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate fissa i termini e le modalità d’invio di tale comunicazione, prevista dall’articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita”.
Trasmissione dei dati dei fornitori – I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle vendite online, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati: la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, e l’indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Modalità di trasmissione – I dati sono trasmessi tramite i servizi telematici, Entratel/Fisconline, gestiti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, per l’invio devono essere utilizzati gli specifici prodotti software di controllo che saranno resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia. Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati potranno comunque avvalersi degli intermediari. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, si identificheranno direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Il calendario per l’invio dei dati, prima scadenza il 31 ottobre 2019 – La trasmissione dei dati si effettua entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dall’entrata in vigore del DL 30 aprile 2019, n. 34, o “decreto crescita”. Ad ogni modo, in sede di prima applicazione, il primo invio si dovrà effettuare entro il 31 ottobre 2019.
Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti – Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Ad ogni modo, questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati – Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate al fine di controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza, di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea, effettuate mediante interfacce elettroniche, ovvero, portali o piattaforme digitali. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.
Roma, 1° agosto 2019