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Comunicato stampa del 9 aprile 2019
Pace fiscale, pronta la circolare sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Pvc)
Pubblicata, sul sito delle Entrate, la circolare n. 7/E che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018. Il documento di prassi, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto. In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un’apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.
In cosa consiste l’agevolazione - Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale dell’istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.
Le violazioni regolarizzabili - Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell’articolo 1 del Dl n. 119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Il documento di prassi ricorda, inoltre, che la definizione agevolata può riguardare anche i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione - Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione. In particolare, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.
Il versamento delle imposte - Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve provvedere, entro il 31 maggio 2019, al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Cosa succede in caso di raddoppio dei termini di decadenza - La circolare dà il via libera alla definizione agevolata anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi black list o anche per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale. Nel caso in cui, però, siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta “raddoppiato” per il penale, il contribuente può procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione; la circolare sul punto ha recepito l’orientamento della corte di cassazione, che non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza all’Irap in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali.
No alle segnalazioni, ok per l’esonero dichiarativo - Dall’ambito di applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non sono quindi definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di specifici rilievi compiuti e puntuali; sono ad esempio esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale che intende garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente. Sono ammesse alla definizione agevolata, invece, le violazioni constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398) e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non dal versamento del tributo. Per il perfezionamento della definizione è sufficiente il versamento dell’imposta dovuta e la consegna, all’ufficio competente, della copia della quietanza.
La definizione delle consolidanti e ulteriori chiarimenti - Nell’ambito del “consolidato fiscale” la società consolidante può avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla società consolidata, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata anche da quest’ultima, prescindendo dal perfezionamento della procedura agevolativa. La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nel caso in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita; viene chiarito, altresì, come comportarsi se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato.
Roma, 9 aprile 2019