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A chi spetta
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.
Attenzione: Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è necessario presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).
Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della DSU ordinaria e corrente e sulla richiesta dell’ISEE sono disponibili sul sito dell’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel quale sono pubblicate una serie di FAQ in materia di ISEE, oppure presso il Caf a cui l’utente si sia rivolto.
Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o 2021.