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Accesso banca dati
La Direzione regionale della Calabria è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155 quater, quinquies e sexies disp. att., di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, dei Tribunali della Calabria.
Le istanze di accesso devono essere inviate all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Per rendere più veloci i tempi di lavorazione della pratica, inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc – autorizzata dal Tribunale di __________ Avvocato _______ - RG n. ______ /Debitore ”.
Documentazione da allegare all'istanza
- istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell’articolo 492-bis presentata al Tribunale competente
- autorizzazione all’accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall’art. 492-bis c.p.c. del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, in originale o in copia conforme, o corredata da attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n.221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con la firma digitale, la cui estensione sia “p7m”
- procura rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (istanza presentata al Tribunale)
L’autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire l’univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA se soggetto diverso).
Qualora nel provvedimento non risulti l’identificazione del debitore e nel caso di più debitori, è necessario produrre la Comunicazione di Cancelleria, con la quale il Tribunale trasmette via PEC il provvedimento oppure, in alternativa, lo storico del fascicolo telematico e il c.d. Profilo fascicolo.
Non è necessario allegare altra documentazione (sentenze, decreti ingiuntivi, notifiche).
Documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- ultima dichiarazione dei redditi (con riferimento all’ultimo biennio inviando solo l’annualità più recente)
- certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (con riferimento all’ultimo biennio inviando solo l’annualità più recente)
- elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente estremi di registrazione dell’atto, tipologia dell’atto, ufficio di registrazione, codici fiscali delle parti, valore dell’atto
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti)
Qualora vi fosse interesse ad ottenere dati riferiti a periodi anteriori a quelli presi in considerazione, sempre che siano presenti nelle banche dati, può essere richiesto di integrare in tal senso la ricerca. Successivamente al primo accesso, non è invece possibile chiedere, sulla base del medesimo provvedimento di autorizzazione, la verifica di eventuali cambiamenti circa la situazione patrimoniale dell’interrogato rispetto al primo accesso o formulare nuove istanze.
Si precisa che le informazioni che l'Agenzia delle Entrate fornisce, di regola, agli Organismi di composizione della crisi sono quelle risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari in quanto le restanti informazioni, presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, sono disponibili mediante consultazione telematica del "cassetto fiscale" del debitore a cui gli Organismi accedono su autorizzazione del medesimo.
L’Agenzia delle Entrate non può fornire informazioni di cui non sia titolare.
Per quanto riguarda le informazioni ipotecarie e catastali, rimangono ferme le modalità di accesso - presso gli uffici Provinciali competenti o per via telematica - previste dalla vigente normativa.
Tributi speciali e compensi dovuti
Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.
Il pagamento dei tributi speciali deve essere effettuato con modello F24 - codice tributo 1538 (come compilare il Modello F24 ).
In caso di positivo riscontro della istanza di accesso, l’importo dovuto e le modalità di pagamento dei tributi speciali, da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni, sono comunicati con nota separata.
Qualora il versamento venga effettuato con modalità "home banking", va trasmessa la quietanza e non solo la semplice delega restituita al momento della richiesta di pagamento.
E’ possibile limitare, preventivamente o dopo la determinazione del quantum dovuto, la richiesta ad alcune delle informazioni disponibili, effettuando il versamento parziale dei tributi richiesti
I tributi speciali non sono dovuti in caso di:
- recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d’ufficio (articolo 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale)
- controversie in materia di lavoro (articolo 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)
- procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (Legge 6 marzo 1987, n. 74)
Documenti firmati digitalmente dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate (file con estensione "p7m")
Per visualizzare i documenti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica, è possibile utilizzare i programmi predisposti dai certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. L'elenco è disponibile sul sito www.agid.gov.it alla pagina Home - Agenda Digitale - Infrastrutture e architetture - Firme elettroniche - Software di verifica
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